Indennità di 200 euro per lavoratori dipendenti e pensionati

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge  n. 50  del 17 maggio, il cosiddetto “decreto aiuti”, contenente le note indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

  • 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti): la disposizione prevede un’indennità una tantum di 200€ a favore dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al possesso di determinati requisiti. In particolare, è previsto che il lavoratore abbia beneficiato dell’esonero (di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, numero 234) di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilità durante il primo quadrimestre dell’anno 2022 e che non sia titolare del trattamento di cui al seguente articolo 32. L’indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti citati.

ART. 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti): In favore di soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a trentacinquemila euro, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.