Influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale

Sono quattro al momento i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in provincia di Verona.La Direzione generale sanità animale sottolinea che l’attuale situazione epidemiologica evidenzia un chiaro aumento del rischio di introduzione di virus dell’influenza aviaria nella popolazione avicola domestica e pertanto la necessità di mettere in atto appropriate ed efficaci misure atte a ridurre tale rischio. La Direzione Generale ha pertanto previsto quanto segue.

Comunicazione casi sospetti

Sull’intero territorio nazionale si ribadisce l’obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda ASL competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016;

Invio al macello

Nelle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni dovranno essere effettuati nei tacchini da carne e nelle ovaiole a fine ciclo destinate al macello una visita clinica entro le novantasei ore precedenti il primo carico e il prelievo di venti tamponi tracheali e venti campioni di sangue per capannone (fino ad un massimo di sessanta per allevamento distribuiti uniformemente nei vari capannoni) nelle novantasei ore precedenti il primo carico per esami virologici e sierologici. Se il carico dura più giorni, i prelievi dovranno essere ripetuti ogni settantadue ore. Questa attività può essere svolta anche con il supporto dei veterinari della filiera.

Utilizzo Richiami vivi

Sospensione della pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019, e successive modifiche. Si precisa che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo o di detenzione e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del servizio veterinario competente per territorio.

Lanci
Sospensione del rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle zone A e B o provenienti dalle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica dopo un’attenta analisi del rischio con l’individuazione dei territori idonei al rilascio della selvaggina escludendo le DPPA e alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

Mostre e mercati
La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nelle zone A e B definite nell’Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019 può essere autorizzata dall’autorità competente locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti secondo specifiche misure di biosicurezza che riducano al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.
Rafforzamento vigilanza e controllo
Devono essere rafforzate le attività di vigilanza sanitaria presso i mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in cattività con particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli animali partecipanti a tali eventi.

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