Interventi compensativi per danni alle produzioni e impianti produttivi da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali: Segnalazione entro 10 giorni

La Regione ha emanato nuove disposizioni per l’attivazione e la gestione degli interventi compensativi di cui all’articolo 1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. a favore delle imprese agricole che hanno subito danni a produzioni e impianti produttivi da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali. Gli aiuti compensativi sono ammessi se non sono inseriti nel Piano di gestione rischi in agricoltura (PGRA) e, quindi, non sono coperti da assicurazione agevolata.

Ai fini dell’attivazione dell’intervento compensativo, le imprese agricole interessate da eventi calamitosi devono segnalare i danni subiti allo Sportello unico agricolo provinciale di AVEPA competente per territorio entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione dell’evento. La segnalazione deve essere presentata secondo le modalità indicate da AVEPA utilizzando esclusivamente lo specifico modello predisposto da AVEPA. Più segnalazioni possono pervenire tramite Enti e/o Associazioni di categoria, purché vengano utilizzati modulistica e modalità stabilite da AVEPA.

Il modello di segnalazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi: – ragione sociale; – CUAA; – Partita IVA; – Tipologia e data accadimento dell’evento; – Indicazione UTE danneggiata; – Elenco produzioni danneggiate e relativa % di danno stimato; – Elenco strutture danneggiate; – Localizzazione delle particelle ove sono situate le produzioni/strutture danneggiate; – Indicazione se le produzioni/strutture danneggiate rientrano tra quelle assicurabili nel Piano Gestione rischi in agricoltura vigente; – Foto evidenzianti il danno geolocalizzate.

Gli interventi compensativi hanno il compito di favorire la ripresa dell’attività produttiva a fronte di danni alle: produzioni agricole (vegetali e zootecniche);  strutture produttive agricole, (beni immobili funzionali all’attività produttiva agricola); impianti di produzione per colture arboree e arbustive; scorte (bestiame, macchine e attrezzature, prodotti di scorta); nelle zone colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, non inseriti nel PGRA, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione aziendale.

A seguito di segnalazione delle aziende danneggiate i territori danneggiati vengono individuati con specifica deliberazione della Giunta regionale di declaratoria di eccezionalità dell’evento calamitoso. Gli aiuti per danni alle produzioni vegetali e zootecniche (D.Lgs. n. 102/2004 art. 5 comma 2) sono costituiti da contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato, che arriva fino al 90% nelle zone svantaggiate.