Irpef Terreni: Le novtà della riforma fiscale
Con la riforma dell’Irpef sono state definite alcune norme d’interesse anche per le aziende agricole.
Coltivazioni indoor: si estende la fiscalità basata sui redditi catastali anche alle produzioni di vegetali svolte in assenza di suolo all’interno di immobili iscritti al catasto fabbricati nelle categorie C1, C2, C3, C6, C7, D1, D7, D8, D9 e D10 ed entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, che verrà definita con uno specifico Decreto interministeriale.
Società agricole: anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione del reddito su base catastale invece che “a bilancio”, potranno avvalersi di un regime forfettario per la tassazione delle attività di produzione di vegetali o connesse di produzione di beni che non rientrano nel reddito agrario. Resterebbero tuttavia ancora esclusi dal regime forfettario le attività di agriturismo e di allevamento eccedente.
Aree edificabili ricevute in donazione: Attualmente, in caso di cessione di terreni edificabili acquisiti per successione o donazione, il valore iniziale da confrontare con quello di vendita per il calcolo della plusvalenza è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione; dal prossimo anno è invece previsto che per i terreni acquistati per effetto di donazione si debba considerare quale valore iniziale il prezzo di acquisto sostenuto dal donante. Lo scopo è quello di impedire operazioni elusive tra familiari finalizzate alla riduzione della tassazione della plusvalenza.
Con la riforma dell’Irpef sono state definite alcune norme d’interesse anche per le aziende agricole.
Coltivazioni indoor: si estende la fiscalità basata sui redditi catastali anche alle produzioni di vegetali svolte in assenza di suolo all’interno di immobili iscritti al catasto fabbricati nelle categorie C1, C2, C3, C6, C7, D1, D7, D8, D9 e D10 ed entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, che verrà definita con uno specifico Decreto interministeriale.
Società agricole: anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione del reddito su base catastale invece che “a bilancio”, potranno avvalersi di un regime forfettario per la tassazione delle attività di produzione di vegetali o connesse di produzione di beni che non rientrano nel reddito agrario. Resterebbero tuttavia ancora esclusi dal regime forfettario le attività di agriturismo e di allevamento eccedente.
Aree edificabili ricevute in donazione: Attualmente, in caso di cessione di terreni edificabili acquisiti per successione o donazione, il valore iniziale da confrontare con quello di vendita per il calcolo della plusvalenza è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione; dal prossimo anno è invece previsto che per i terreni acquistati per effetto di donazione si debba considerare quale valore iniziale il prezzo di acquisto sostenuto dal donante. Lo scopo è quello di impedire operazioni elusive tra familiari finalizzate alla riduzione della tassazione della plusvalenza.