La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei bonus energetici

Entro il 16.3.2023 coloro che beneficiano dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione, contenente l’importo del credito maturato nel 2022:

– crediti per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022;

– crediti a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in corso di approvazione, prevede la proroga al 30.6.2023 dell’utilizzo del credito per il carburante del terzo trimestre 2022, e di conseguenza anche per detto credito ci sarà l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento del 16.2.2023, l’Agenzia ha approvato il modello da utilizzare. Vanno riportati i crediti maturati e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza dei requisiti necessari. Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023 comporta la perdita del diritto ad utilizzare il credito residuo.

La comunicazione non deve essere inviata qualora il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito in compensazione, o qualora il credito sia già stato ceduto.

La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente o tramite un soggetto abilitato, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate.