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La nuova legge per promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, pubblicata nella G.U. dello scorso 26 marzo contiene una serie di agevolazioni a favore delle imprese agricole costituite da giovani agricoltori. Riportiamo di seguito i principali contenuti della legge.

L’articolo 2 contiene le definizioni di “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo”. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, devono essere esclusivamente impegnate in attività agricole, come definite dall’articolo 2135 del Codice civile. I requisiti soggettivi includono:

  • l’età dell’imprenditore agricolo, che deve essere superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • nelle società di persone e cooperative, almeno la metà dei soci deve rientrare nella fascia di età specificata;
  • nelle società di capitali, almeno la metà del capitale sociale deve essere sottoscritta da imprenditori agricoli della fascia di età indicata, e almeno la metà degli organi di amministrazione deve essere composta da tali soggetti.

L’articolo 3, comma 1, della disposizione in esame istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

L’articolo 4 consente ai giovani imprenditori agricoli che iniziano un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.

L’art.5 della legge riconosce un’agevolazione a favore dei giovani imprenditori agricoli, nel caso di compravendita di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo fino a € 200.000, consistente nella riduzione degli oneri notarili. In particolare, viene stabilito che l’onorario notarile va determinato in misura non superiore alla misura prevista dal D.M. 20.7.2012, n. 140, e va ridotto alla metà.

L’art. 6 stabilisce che per i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021 è riconosciuto un credito d’imposta la partecipazione a corsi di formazione per le spese da loro sostenute nell’anno 2024 (purché documentate). Il beneficio si applica nella misura dell’80% per le spese sostenute entro il limite di € 2.500 per ciascun partecipante.

L’art. 7 prevede che a decorrere dal 1.1.2024 i giovani coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o di permuta di terreni agricoli e relative pertinenze, beneficiano della riduzione del 40% dei tributi dovuti, per cui le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 60% della misura ordinaria o ridotta (es. PPC). Il beneficio si applica nella misura dell’80% per le spese sostenute entro il limite di € 2.500 per ciascun partecipante.

L’articolo 8 contiene disposizioni concernenti la priorità nella prelazione quando vi sono più soggetti confinanti che intendono esercitare il diritto di prelazione secondo l’art. 7 della legge n. 817 del 1971.

L’art. 11 prevede che i comuni, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, possono riservare in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.