La reintroduzione dell’incentivo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra
Con il recente Decreto Energia – D.L. n. 17 del 01.03.2022 – il legislatore ha reintrodotto la possibilità di accedere agli incentivi statali per la realizzazione di impianti fotovoltaici anche se realizzati con moduli a terra in area agricola, invertendo così la rotta rispetto alle scelte operate con il precedente D.L. 1/2012.
Nel 2012, il legislatore non aveva vietato la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a vocazione agricola, bensì ne aveva inibito l’accesso agli incentivi statali con tre eccezioni:
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gli impianti realizzati su aree dichiarate come siti di interesse nazionale;
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gli impianti realizzati su discariche o lotti chiusi e ripristinati, cave o lotti non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
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i c.d. impianti agrovoltaici, intendendosi tali quelli che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, così da consentire la continuità delle attività agro-pastorali, sempreché sia prevista la realizzazione di un sistema di monitoraggio che verifichi l’impatto sulle colture in termini di risparmio idrico, produttività e continuità aziendale.
In controtendenza rispetto al passato, l’art. 11 del Decreto Energia introduce, ora, una quarta deroga. L’accesso agli incentivi erogati dal GSE è ammesso anche per gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra, purché lo spazio occupato non ecceda il 10% della superficie agricola aziendale.
Quest’ultima condizione – contenimento entro il 10% della superficie agricola aziendale – viene, peraltro, esteso anche ai cd. impianti agrovoltaici, che possono ora prevedere soluzioni costruttive eventualmente diverse rispetto ai moduli elevati da terra, purché sia sempre assicurata l’adozione di un sistema di monitoraggio che verifichi l’impatto sulle colture, sul risparmio idrico e sulla produttività agricola.
Come segnalato dai primi commentatori, la disposizione legislativa non chiarisce che cosa debba intendersi per superficie agricola aziendale e, in particolare, se quest’ultima comprenda o meno anche lo spazio riservati a fabbricati rurali e a strutture fisse.
Rimangono, invece, invariate le disposizioni dettate in materia di tassazione della produzione energetica.