La sospensione dell’attività di impresa e lo speciale regime della sua revoca nell’ambito agricolo

Con il Decreto Fiscale (d.l. 146/2021, convertito in legge 215/2021), il legislatore è intervenuto riformando l’art. 14 del d. lgs. 81/2008, meglio conosciuto come il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con lo scopo di fronteggiare la piaga sociale degli infortuni sul lavoro, il legislatore ha inasprito i poteri conferito all’Ispettorato del Lavoro, riconoscendogli il potere di sospendere l’attività di impresa, quando ricorra, in via alternativa, una delle seguenti ipotesi:

  1. almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Di norma, la revoca del provvedimento di sospensione è consentita purché:

  1. sia intervenuta la regolarizzazione dei lavoratori c.d. “in nero”;
  2. siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro;
  3. siano state rimosse le conseguenze pericolose derivanti dalla violazione del d. lgs. 81/2008;
  4. siano state pagate le sanzioni pecuniarie amministrative previste.

Rispetto alla disciplina generale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è recentemente intervenuto, con la nota n. 151 del 02.02.2022, per fornire alcuni chiarimenti a proposito della revoca del provvedimento di sospensione intervenuto nei confronti di attività agricole o, comunque, caratterizzate dalla natura stagionale o avventizia delle prestazioni di lavoro.

In particolare, quando la sospensione è motivata dalla presenza di lavoratori irregolari, la revoca è sempre consentita alla mera condizione che sia intervenuta la regolarizzazione del personale con soluzioni contrattuali diverse, purché compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. È esclusa la necessità, ai fini della revoca, di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore o a tempo determinato per almeno tre mesi – ipotesi queste ultime che rimangono, comunque, necessarie per ottenere l’ammissione al pagamento della diffida e conseguente riduzione della c.d. maxisanzione prevista per il lavoro nero.

In sostanza, l’imprenditore agricolo, che, in conseguenza di un controllo dell’Ispettorato, abbia subito la sospensione della propria attività per avere impiegato lavoratori in nero, potrà ottenere la revoca di tale provvedimento semplicemente regolarizzando quei lavoratori anche per un periodo inferiore a tre mesi con la precisazione che, in questo modo, non potrà essere ammesso al pagamento della diffida. Di contro, se la regolarizzazione implica un’assunzione a tempo determinato, superiore a tre mesi, oltre alla revoca della sospensione sarà possibile anche beneficiare del pagamento della diffida.

Una precisazione è stata introdotta per i lavoratori extracomunitari, assunti in nero e privi di permesso di soggiorno. In questo caso, per la revoca della sospensione sarà necessario provare il pagamento della somma aggiuntiva e provvedere al versamento dei contributi di legge, ovvero dimostrare l’avvenuta denuncia contributiva. Non è chiaro, peraltro, come ciò possa avvenire considerata l’assenza della documentazione anagrafica e del permesso di soggiorno.