Lavoratori agricoli: obbligo dei tamponi in rientro dall’estero
Ricordiamo a tutti i soci che l’Ordinanza Regionale n. 84 del 13 agosto 2020 introduce ulteriori disposizioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Soggetti a rischio particolare obbligati a sottoporsi al tampone
Sono obbligati al saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido le persone che hanno soggiornato all’estero (indipendentemente dal Paese) nei 14 giorni precedenti appartenenti alle seguenti categorie: operatori delle strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti; operatori sanitari delle strutture sanitarie; badanti che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità; lavoratori stagionali del settore agricolo.
Inoltre sono sottoposti a tampone tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un’eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero; tutte le persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre; gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.
Non si considerano paesi esteri la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
I soggetti di cui sopra devono comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai Paesi di cui all’allegato 1 all’ordinanza (vedi punto successivo).
Soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria
Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato 1) dell’ordinanza (Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) si sottopongono alla quarantena dall’ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.
Altri soggetti con obbligo del test
Tutte le persone che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.
Per il DATORE DI LAVORO che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente. Su questo vigileranno gli SPISAL.
L’ordinanza ha efficacia dal 14 agosto sino al 6 settembre 2020.