Lavoratori in quarantena: tutela previdenziale solo con certificato di malattia

Con messaggio n. 2584 l’Inps ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia per i lavoratori del settore privato sottoposti a sorveglianza attiva (quarantena).

Le norme in vigore dispongono infatti l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In primo luogo si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai fini del riconoscimento della malattia per il periodo di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere

redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato

emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due

giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante.

Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico.

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica

normativa di riferimento.