Lavoro in agricoltura: Le prestazioni occasionali di parenti e affini

In questo periodo di vendemmia gli agricoltori chiedono aiuto a parenti ed affini per effettuare la raccolta delle uve. E’ quindi opportuno rinfrescare la memoria su cosa prevedono le norme di legge per queste prestazioni lavorative.

Le prestazioni occasionali di parenti e affini non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, bensì una prestazione che esula dal mercato del lavoro. L’art. 74 del d. lgs. 276/2003 (c.d. decreto Biagi) prevede, infatti, con specifico riferimento alle attività agricole che le prestazioni svolte da parenti ed affini non costituiscano lavoro autonomo o subordinato purché siano svolte in maniera occasionale o ricorrente ma nel breve periodo, a titolo di aiuto o obbligazione morale senza la percezione di un compenso. Non tutti i parenti/affini possono essere coinvolti bensì solamente quelli sino al sesto grado (in origine, il rapporto di parentela/affinità era limitato al terzo grado, per essere poi incrementato sino al quarto e, da ultimo, fino al sesto).

La prestazione, oltre ai limiti soggettivi deve:

  • essere puramente occasionale o ricorrente di breve periodo. Sono escluse tutte le prestazioni che hanno carattere di abitualità o siano ripetute per lunghi intervalli nell’arco dell’anno;
  • essere prestata esclusivamente a titolo di aiuto o in adempimento di un’obbligazione morale;
  • non prevedere il pagamento di alcun compenso o corrispettivo sia in denaro che in natura. La prestazione, da un punto di vista oggettivo, può riguardare qualsiasi attività agricola disciplinata dall’art. 2135 c.c., non essendo più confinata entro le maglie della sola attività di raccolta. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria nota del 15.03.2018, ha, peraltro, chiarito come si intendano, in via presuntiva, prestazioni gratuite occasionali:
  1. quelle rese da un familiare pensionato;
  2. quelle compiute da un familiare titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
  3. quelle attuate da un congiunto nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero 720 ore all’anno.

Poiché le prestazioni compiute con i caratteri che precedono non costituiscono rapporto di lavoro, il prestatore non gode di alcuna copertura assicurativa INPS o INAIL.

Da ultimo, si ricorda che parenti sono coloro che discendono dallo stesso stipite, mentre l’affinità è il vincolo che lega un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Per computare i gradi di parentela e/o affinità si devono calcolare le generazioni, sottraendo lo stipite comune.