Le agevolazioni per gli agriturismi nel decreto rilancio

Il recente “Decreto Rilancio” del 19 maggio ha previsto alcune agevolazioni specifiche per le imprese agrituristiche.

Esenzione prima rata acconto IMU: lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento della prima rata di acconto IMU 2020; il Decreto citato ha previsto l’esenzione dal pagamento con riferimento agli immobili utilizzati per uso agrituristico, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività stessa. Non possono quindi beneficiare dell’esenzione i proprietari che concedono l’immobile in uso a terzi per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

Bonus vacanze: per il 2020 viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito utilizzabile per il pagamento dei servizi presso le imprese turistico ricettive, tra cui gli agriturismi. L’importo del bonus varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:

1 persona – 150 euro; 2 persone 300 euro; oltre 2 persone: 500 euro. Per poterne beneficiare è richiesto il possesso di una dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro. Il bonus può essere utilizzato per l’80% sottoforma di sconto al momento del pagamento dei servizi e per il resto come detrazione dall’Irpef.

Il fornitore recupera lo sconto concesso mediante un credito di imposta, utilizzabile in compensazione nel modello di pagamento F24 o cedendolo a terzi.

Credito di imposta per canoni di locazione: è riconosciuto un credito di imposta del 60% del canone di locazione pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività di impresa. Per poterne beneficiare è necessario avere avuto una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese del 2019. È richiesto inoltre che i ricavi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro, ma detto requisito non è necessario per le imprese agrituristiche. Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello di pagamento F24, con la possibilità di optare per la cessione a terzi – compresi gli istituti di credito – del credito stesso. La quota di credito non utilizzata non può invece essere riportata agli anni successivi, né essere richiesta a rimborso