Le novità della detrazione del 110% dopo la conversione in legge del “Decreto Rilancio”

Con la conversione in Legge del Decreto n. 34/2020, (“Decreto Rilancio”), sono state apportate diverse modifiche alla nuova detrazione del 110%, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, e per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente elencati dalla norma. Riportiamo di seguito un riassunto della normativa, con evidenziate le ultime novità. È confermato che la detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali. Soggetti che possono beneficiare della detrazione: condomini; persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa: possono beneficiare della detrazione per gli interventi al massimo su due unità immobiliari; la novità è che non rileva più la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro), ma è stabilito che restano esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9. Interventi agevolabili: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017. interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A o a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione o a collettori solari. È confermato che gli interventi sopra elencati: devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti ma ad oggi non ancora emanati; nel loro complesso devono assicurare: il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Trasformazione della detrazione in credito d’imposta / sconto in fattura: Al posto dell’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del credito d’imposta, o per lo “sconto in fattura” per le spese di: recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione); efficienza energetica, comprese quelle del 110%; adozione misure antisismiche, comprese quelle del 110%; recupero o restauro della facciata (“Bonus facciate”); installazione impianti solari fotovoltaici; installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In sede di conversione, è stato previsto che l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica.