Le novità fiscali della “manovra correttiva”
In data 24 aprile è entrato in vigore il Decreto n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” denominato “Manovra correttiva”.
Di seguito riportiamo le novità fiscali di maggior interesse:
- Detrazione IVA sulle fatture di acquisto: è ridotto il termine entro il quale devono essere registrate le fatture dei beni e servizi acquistati: devono essere registrate, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricevimento della fattura (in pratica, entro il 30 aprile dell’anno successivo).
Oltre questo termine, la registrazione è considerata tardiva e non è più possibile detrarre l’IVA sull’acquisto. - Compensazioni crediti tributari: è ridotto da € 15.000 a € 5.000 l’importo oltre il quale, per effettuare le compensazioni con i crediti di imposta IVA, Irpef ed Irap nel mod. F24, è necessario avere il visto di conformità sulla dichiarazione. E’ inoltre disposto l’utilizzo generalizzato, per i soggetti titolari di partita IVA, dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’inoltro dei modelli di pagamento F24 con importi in compensazione, con esclusione, quindi, della modalità “home banking”;
- Aliquote IVA: l’aumento delle aliquote IVA è rivisto come segue:
– l’aliquota del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
– l’aliquota del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.
locazioni “brevi”: è estesa anche ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate a decorrere dal 1/6/2017, la disciplina, previa opzione, della cedolare secca, con l’aliquota del 21%. Sono considerati tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni Nel caso in cui sia l’intermediario immobiliare ad incassare i canoni relativi ai suddetti contratti, questi dovrà effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni, provvedendo al relativo versamento all’Erario ed al rilascio dell’apposita certificazione al proprietario. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto delle imposte dovute in dichiarazione dei redditi.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!