Lavoro: esoneri e sgravi contributivi
La legge di bilancio 2023 – legge n. 197 del 29.12.2022 – conferma alcuni degli esoneri contributivi già introdotti dalla legge di bilancio 2021 e prevede un nuovo sgravio contributivo.
L’incentivo per gli Under 36
L’art. 1, comma 297, conferma l’esonero contributivo totale già previsto per il biennio 2021-2022 per gli Under 36.
L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, esclusi i premi ed i contributi INAIL, nel limite massimo aumentato ad € 8.000,00, rispetto ai € 6.000,00 del precedente biennio. L’esonero mantiene una durata di trentasei mesi, tranne per le Regioni del Sud, per le quali il periodo è fissato in quarantotto mesi.
La misura premiale riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché compiute nel corso del 2023, per coloro che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati assunti in precedenza a tempo indeterminato.
L’incentivo donne svantaggiate
L’art. 1, comma 298, della Legge di bilancio 2023 ri-propone l’incentivo per le c.d. donne svantaggiate. Sono considerate tali:
- le donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
- le donne, senza limiti di età, che risiedono in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- le donne che, a prescindere dall’età, svolgono la loro professione in settori caratterizzati da significativa disparità di genere;
- le donne di qualsiasi età che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per tutte le persone di genere femminile, che ricadano in una delle categorie sopra indicate, qualora assunte a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché stabilizzate, purché l’assunzione o la stabilizzazione intervenga tra il 01.01 ed il 31.12.2023, è previsto un esonero dei contributi previdenziali – con l’eccezione dei premi e contributi INAIL – nella misura del 100% ed entro un limite massimo di € 8.000,00 (anche tale importo è stato elevato rispetto ai precedenti € 6.000,00), per un periodo massimo di 12 mesi – se l’assunzione è a tempo determinato – o 18 – in caso di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione.
Lo sgravio per i percettori di RdC
L’art. 1, commi 294 e 295, introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano, nel 2023, i percettori del reddito di cittadinanza.
Lo sgravio si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali – esclusi i premi ed i contributi INAIL – per un periodo massimo di dodici mesi entro un importo di € 8.000,00. Lo sgravio non si applica al lavoro domestico ed è alternativo a quello già introdotto dall’art. 8 d.l. 4/2019.
L’assenso europeo
Gli incentivi e sgravi contributi descritti sono tutti subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea.