Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale
Tra le novità introdotte, nel mondo del diritto del lavoro, dalla Legge di Bilancio 2023 si segnala la previsione delle c.d. prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, disciplinate dall’art. 1, commi 343-354, della legge 197/2022.
Per il solo biennio 2023-2024, alle imprese agricole, che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, purché rispettino il CCNL ed il CCPL stipulato delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è consentito avvalersi di dette prestazioni che possono essere unicamente svolte da:
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- disoccupati, percettori di NASpI o DIS-COLL;
- giovani con meno di venticinque anni, che siano iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno.
Con la sola eccezione dei pensionati, per le altre categorie è, peraltro, necessaria l’assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro “occasionale”.
Prima dell’inizio della prestazione, il lavoratore deve consegnare all’azienda un’autocertificazione relativa alla propria condizione soggettiva, onde verificare l’appartenenza ad una delle categorie sopra indicate e l’assenza di rapporti di lavoro nel settore agricolo nel precedente triennio.
La prestazione occasionale può essere utilizzata per un massimo di quarantacinque giornate lavorative per ciascun lavoratore. Ciò non impedisce la stipulazione del contratto per una durata superiore, comunque non eccedente i dodici mesi, a condizione che le presunte giornate di effettivo lavoro non superino i quarantacinque giorni.
Prima dell’inizio delle prestazione, ogni datore di lavoro è tenuto ad inoltrare al CPI competente la comunicazione obbligatoria, senza alcun obbligo di precisare il rispetto del regime dei compensi in precedenza previsto per il settore agricolo.
La retribuzione erogata per le prestazioni agricole occasionali è quella prevista dal CCNL e dal CCPL applicabile al rapporto di lavoro ed è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato ed è computabile per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Permane l’obbligo di iscrizione del lavoratore “occasionale” nel libro unico del lavoro con la possibilità che tale adempimento sia eseguito in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro.
Il superamento del limite di durata della prestazione occasionale, quindi l’impiego di detti lavoratori oltre il termine di quarantacinque giorni, comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In caso, invece, di mancata comunicazione al CPI o di impiego di persone non ricadenti nelle categorie soggettive è prevista una sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni giornata di violazione, salvo che il fatto non sia imputabile a false dichiarazioni rese dal lavoratore.
Perplessità sono state manifestate sulle disposizioni appena commentate, poiché introducono una forma ibrida tra lavoro dipendente ed occasionale, senza semplificare gli adempimenti a carico delle imprese agricole, che rimangono gli stessi previsti per un ordinario rapporto di lavoro subordinato.