Legge regionale di stabilità 2017: nuove disposizioni in materia di impianti energetici
La Regione Veneto ha introdotto nuove disposizioni attraverso l’art. 111 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW.
Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:
Impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza |
– distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri – distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri |
Impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza |
– distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri – distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri |
I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici possono essere autorizzati se conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi della rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati o in altre disposizioni normative. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all’esecuzione di interventi di carattere ecologico e ambientale, l’esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, o alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.
I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.
La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del Decreto interministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, avvia l’attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione.
Sino all’entrata in vigore delle linee guida regionali, gli impianti energetici e loro ampliamenti possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall’imprenditore agricolo a titolo principale.
Le norme di questo articolo non si applicano né agli impianti a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità né agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità regionale, ovvero dal 30 dicembre 2016.
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