Legge sulla concorrenza: nasce il deposito prezzo nella compravendita degli immobili
Arriva il conto di deposito per la tutela di chi acquista un immobile. La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita.
Si tratta di un’importante novità ovvero della facoltà (non l’obbligo) concessa alle parti di un atto notarile (o anche ad una sola di esse) di chiedere al Notaio, in occasione del trasferimento della proprietà di un bene immobile o di una azienda, che venga depositato, su di un conto dedicato, l’intero prezzo ovvero il saldo, oltre alle somme destinate all’estinzione di ipoteche o spese non pagate o di altri oneri, in attesa dell’esito positivo di controlli effettuati dal notaio stesso.
Il notaio, pertanto, potrebbe essere chiamato a svolgere una attività supplementare, attraverso un incarico ad hoc, che dovrà regolare, in modo chiaro, lo svincolo delle somme depositate; in mancanza di accordi specifici il notaio dovrà:
– se non rileva formalità pregiudizievoli (ipoteche o pignoramenti) procedere senza indugio allo svincolo del prezzo o del corrispettivo;
– se rileva, invece, formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle risultanti dall’atto, ne dà avviso alle parti e trattiene in deposito il prezzo o il corrispettivo sul conto corrente dedicato. Lo svincolo, in tal caso, potrà avvenire in esecuzione di una intesa fra tutte le parti interessate, ovvero di un provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria ordinaria, sebbene non definitivo. Questa nuova disposizione, che è entrata in vigore il 29 agosto, vale per tutte le vendite di fondi rustici ovvero di aziende agricole e costituisce un sistema a garanzia dell’acquirente, volto a chiedere al notaio di trattenere il prezzo fino a che il contratto non è trascritto nei Registri Immobiliari, per scongiurare il pericolo che, nelle more dell’adempimento di tale formalità, siano iscritti atti pregiudizievoli (ipoteche giudiziali, sequestri giudiziari o conservativi, pignoramenti), che non consentono la trasferibilità del diritto di proprietà del bene in capo all’acquirente stesso.
Il venditore alla richiesta dell’acquirente di provvedere alla securizzazione delle somme oggetto degli atti notarili di trasferimento della proprietà immobiliare o aziendale, in attesa delle verifiche notarili, non si può opporre, per cui l’acquirente può esercitare unilateralmente tale prerogativa.
Si tratta di una norma di particolare importanza che va considerata per i risvolti che può avere nella contrattazione agraria.
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