Liquami zootecnici: dicembre e gennaio con divieto di spandimento in tutte le zone. Febbraio con solo i limiti del PM10

Nelle zone vulnerabili ai nitrati l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati  è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

  • 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati;
  • 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami, liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue;

ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, dove il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

La norma prevede che per questi materiali rimane il divieto continuativo di spandimento dal 1° dicembre al 31 gennaio mentre i restanti 30 giorni di divieto saranno stabiliti nei mesi di novembre e febbraio in base alle indicazioni del Bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV che esamina l’andamento climatico.

Nel mese di novembre 2022 i giorni di divieto nel Veneto sono stati da 24 a 28, pertanto nel mese di febbraio 2023 in molti comuni si potrà spargere i liquami e gli altri effluenti tendo conto soltanto delle limitazioni previste in caso di allerta PM10 (iniezione/interramento immediato liquami e assimilati e Urea).

Nelle zone ordinarie vige il divieto assoluto agli spandimenti dal 1° dicembre fino al 31 gennaio ad eccezione dei letami e assimilati per i quali non sono previste limitazioni ma il rispetto delle condizioni ottimali del terreno al fine di poter effettuare l’interramento entro le 24 ore (fatti salvi i casi di distribuzione in copertura).