Maggiori adempimenti per la detrazione del 110%

Con il recente “Decreto Controlli antifrodi” sono state modificate le regole relative alla detrazione Irpef del 110% riguardante gli interventi su immobili. Rimane la possibilità per il contribuente di scegliere se utilizzare il bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi o optare per lo sconto in fattura / cessione del credito. Il Decreto, con decorrenza dal 12 novembre 2021, estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche ai seguenti casi:

  • il contribuente sceglie di utilizzare la detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi; sono esclusi dal nuovo obbligo coloro che presentano la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la dichiarazione precompilata
  • il contribuente opta per lo sconto in fattura / cessione del credito per le detrazioni spettanti in misura diversa dal 110%, quali: interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione misure antisismiche, di recupero / restauro delle facciate, di installazione impianti fotovoltaici, di installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

L’obbligo riguarda anche i lavori effettuati e pagati nel 2021, da indicare nella dichiarazione da presentare nel 2022, senza alcuna distinzione tra quelli da concludere e già conclusi e/o già pagati.

I nuovi obblighi comportano un maggior costo per i contribuenti, che, soprattutto per le spese di modesta entità, dovranno quindi verificare la convenienza dello sconto in fattura / cessione del credito.

É inoltre previsto un rafforzamento dei controlli preventivi in questo ambito da parte dell’Agenzia delle Entrate. É attualmente previsto che i contribuenti che optano per lo sconto in fattura / cessione del credito devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione. É ora stabilito che, entro 5 giorni dall’invio della stessa, l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni che presentano determinati profili di rischio, per effettuare adeguate attività di controllo. Sono considerati “a rischio”, ad esempio, i casi in cui i dati indicati nelle comunicazioni non sono coerenti con quelli presenti nell’anagrafe tributaria.