Nuova Sabatini: la possibilità di cumulo con altre agevolazioni
La “Nuova Sabatini” prevede un contributo a fondo perduto il cui importo è rapportato agli interessi sui finanziamenti (bancari o in leasing) contratti in relazione all’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI fino all’ 80% dell’ammontare del finanziamento, deve avere una durata non superiore a 5 anni ed essere d’importo compreso tra € 20.000 e € 4.000.000.
L’ importo del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, convenzionalmente, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti Industria 4.0; 3,575% per gli investimenti “green”.
Lo scorso 28 febbraio con l’aggiornamento, da parte del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, delle FAQ sulla “Nuova Sabatini” sono stati fatti importanti chiarimenti relativi alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni destinate alle imprese.
La questione del cumulo viene suddivisa in due rami: “aiuti generalisti”, cioè aiuti che si applicano alla generalità delle imprese e “aiuti di Stato”.
Viene quindi precisato che:
- in caso di agevolazioni classificate come “aiuti generalisti” non sussistono problemi in relazione al cumulo della Sabatini con tali aiuti (il cumulo quindi è sempre possibile), in quanto l’agevolazione Nuova Sabatini viene considerata un “aiuto di Stato”. Un esempio di “aiuto generalista” è il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quindi liberamente cumulabile con la Sabatini, con l’unico vincolo, imposta dalla normativa sul credito d’imposta, che il cumulo delle agevolazioni non superi il 100% della spesa sostenuta;
- in caso di agevolazioni classificate come “aiuti di Stato”, invece, viene specificato che la Nuova Sabatini è cumulabile con tali aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Viene infine specificato che la Nuova Sabatini è cumulabile con:
– il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore;
– le agevolazioni del Conto energia, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 26 del D. Lgs 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
– gli interventi previsti all’ interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore, fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate dal PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento (vedasi le Circolari n. 21/2021 e n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il principio del doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.