Nuove norme su appalti, sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro irregolare, riscossione INPS
Anticipazioni sul decreto-legge approvato dal Governo
Nell’ultimo Consiglio dei Ministri (26 febbraio 2024) è stato adottato uno schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che contiene anche alcune norme in materia di appalti, sicurezza sul lavoro, contrasto al lavoro irregolare e riscossione dei debiti contributivi da parte dell’INPS, che in parte riguardano anche le aziende agricole. Riportiamo di seguito alcuni punti significativi, riservandoci di tornare sull’argomento non appena il decreto verrà approvato in via definitiva.
Esclusione da benefici contributivi e normativi in caso di violazione di norme in materia di sicurezza
Viene ampliato l’insieme delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale la cui violazione comporta l’esclusione da benefici normativi e contributivi (art. 1, c. 1175 L. n. 296/2006), ricomprendendo espressamente la legislazione sulla sicurezza. In sostanza, oltre al rispetto della normativa DURC e delle altre norme in materia lavoristica già indicate dalla precedente normativa, verranno individuate, con apposito DM., le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non daranno diritto a benefici normativi e contributivi. Viene inoltre previsto che la successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi darà diritto ai benefici stessi. Si ricorda in proposito che questa previsione non si applica alle agevolazioni contributive per zone agricole svantaggiate e montane (circolare INPS n. 51/2008).
Trattamento economico per lavoratori impiegati negli appalti
Viene integrata la normativa in materia di appalti (art. 29 del D.L. n.276/2003) prevedendo che ai lavoratori impiegati nell’appalto di opere o servizi (o nell’eventuale subappalto) venga riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL e dalla contrattazione collettiva territoriale maggiormente applicati nel settore e nel territorio di riferimento.
Aumento dell’importo della maxisanzione per lavoro irregolare
Viene ulteriormente rivisto in aumento (del 10%) l’importo dalla cd. maxisanzione per lavoro nero, che era già stato aumentato del 20%, con un incremento del 30% rispetto all’importo originario.
Somministrazione fraudolenta
Viene reintrodotta la sanzione penale in caso di somministrazione fraudolenta (esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e di somministrazione di lavoratori finalizzato ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo) attraverso la modifica della normativa che aveva depenalizzato la fattispecie sanzionatoria (art. 1 del DL n. 8/2016, cui viene aggiunto un nuovo comma c. 4-bis).
Modifiche alla disciplina del LOAgri
Viene mitigata la disciplina sanzionatoria in caso di utilizzo di categorie di soggetti diversi da quelli previsti dalla legge (persone disoccupate, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 24 anni e detenuti o internati) per le prestazioni occasionali di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura (c. 354 dell’art. 1 L. 197/2022). Ed infatti viene previsto che l’uso di soggetti diversi da quelli individuati al c. 344 della legge citata comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore impiegato (prima: per ciascuna giornata di lavoro). La medesima sanzione non viene più applicata in caso di mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego.
Lista di conformità INL per aziende regolari
In caso di esito positivo di controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, all’azienda verrà rilasciato un apposito attestato di regolarità e la stessa sarà inserita in un elenco informatico (lista di conformità) consultabile pubblicamente. L’iscrizione alla lista esclude l’azienda da ulteriori verifiche ispettive per un periodo di 12 mesi.
Appalto di lavori edìli
Vengono introdotte alcune norme in materia di appalto di lavori edìli:
- obbligo di verifica da parte del committente della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, sia negli appalti pubblici che in quelli privati di realizzazione di lavori edili, prima del pagamento del saldo finale dei lavori;
- “Patente a crediti” obbligatoria dal 1°/10/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui vengono effettuati lavoro edìli o di ingegneria civile. La patente è rilasciata dall’INL, è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e permette di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari almeno a 15 crediti. I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi o in caso di infortuni sui luoghi di lavoro da cui derivi la morte di un lavoratore (20 crediti), l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (15 crediti), l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni (10 crediti). I medesimi crediti decurtati possono essere reintegrati (per un massimo di 15) a seguito della frequenza di corsi (max 5 per volta). Le medesime disposizioni possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di accordi stipulati a livello nazionale delle OO.SS. più rappresentative.