Obbligo assunzione disabili: accolta la tesi di Confagricoltura

In merito ai criteri di computo dei lavoratori agricoli stagionali, in riferimento agli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla legge n.68/1999, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che è sufficiente prendere in considerazione le giornate effettivamente lavorate dagli operai agricoli “fino al limite di 180 giornate di lavoro annue”.

disabili

Il chiarimento nasce da uno specifico quesito posto da Confagricoltura e formalizza un importante orientamento interpretativo. L’Ispettorato nazionale in sostanza accoglie integralmente la tesi della Confederazione, escludendo dal computo i lavoratori agricoli stagionali che svolgono fino a 180 giornate di lavoro nell’anno (e non fino a 156, come sostenuto da qualche amministrazione).

Tale esclusione lascia fuori dall’ambito di applicazione della legge n. 68/1999 (e dunque dall’obbligo di assumere disabili) gran parte delle imprese agricole. Si tratta un importante risultato che risponde concretamente ad un’esigenza molto sentita dalle imprese agricole che hanno oggettive difficoltà ad assumere lavoratori disabili, sia per le caratteristiche del lavoro nei campi, difficilmente conciliabili con alcune disabilità psico-fisiche, sia per la difficoltà di dare piena attuazione alla normativa in oggetto in presenza di organici estremamente variabili in corso d’anno.

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