Obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri; per le imprese con volume d’affari superiore a 400.000 euro l’obbligo decorre invece già dal 1° luglio 2019. In pratica, per tutte le vendite di beni e prestazioni di servizi ai consumatori finali sarà necessario memorizzare i dati dei corrispettivi in forma elettronica, in modo che al momento della chiusura giornaliera si possa generare un file in formato xml che va trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

L’invio telematico dei corrispettivi farà venir meno l’obbligo di emettere lo scontrino/ricevuta fiscale; al posto di questi documenti, per documentare l’operazione, è prevista l’emissione di un “documento commerciale”. Detto documento dovrà riportare: data e ora di emissione, numero progressivo, i dati dell’emittente, la descrizione di quanto venduto e l’importo.

Ricordiamo che gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/72 sono esonerati dall’emissione degli scontrini/ricevute fiscali per le vendite dei prodotti agricoli ai privati. Si ritiene quindi che queste aziende saranno esonerate anche dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, mentre ne saranno obbligati coloro che hanno optato per il regime normale IVA.

Con apposito Decreto, il Ministero Economia e Finanze potrà stabilire l’esonero da questo adempimento per alcune tipologie di attività e anche individuare le zone geografiche in cui si continuerà con gli scontrini/ricevute tradizionali, perché il livello di connessione alla rete non è idoneo alla trasmissione dei dati.