Obbligo di invio telematico dei corrispettivi
Ritorniamo sull’argomento già trattato in una delle ultime newsletter, in quanto è stato pubblicato il Decreto Ministeriale (Gazzetta Ufficiale del 18 maggio) che per il primo periodo di applicazione della norma esonera alcune categorie di soggetti.
Come noto, dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, e per le imprese con volume d’affari superiore a 400.000 euro l’obbligo decorre già dal 1° luglio prossimo.
Il recente Decreto esclude da questo adempimento i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (detrazione sulla base delle percentuali di compensazione) ed il regime IVA di esonero; si tratta di categorie che sono già esonerate dall’emissione degli scontrini/ricevute fiscali per le vendite dei prodotti agricoli ai privati.
È comunque un esonero che ha natura temporanea, infatti con successivi decreti saranno stabilite le date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri.
Restano obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi coloro che hanno invece optato per il regime normale IVA.
È inoltre previsto che fino al 31/12/2019 possono beneficiare dell’esonero dai corrispettivi telematici anche le operazioni effettuate “in via marginale” rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali va emessa la fattura. Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi/compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018. Per queste si continuerà a rilasciare scontrini/ricevute fiscali cartacee. Ad esempio: un’impresa che vende all’ingrosso e realizza un fatturato di 100.000 euro, se vende al dettaglio per 900 euro, questi ricavi sono considerati “marginali” e quindi non soggetti a trasmissione telematica.