Ordinanze regionali Covid-19: chiarimenti sulle attività consentite

In data 3 e 4 aprile la Regione Veneto ha emanato due ordinanze contenenti ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone (Ordinanza n. 37 – Ordinanza n.38).
Di seguito facciamo un sunto delle ulteriori disposizioni regionali che interessano il settore agricolo.

MERCATI AGRICOLI: è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda alcune seguenti condizioni minimali (nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione; presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca).

VENDITA PRODOTTI FLOROVIVAISTICI: secondo l’ordinanza n. 37 “è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio”; con successiva nota il Presidente Luca Zaia ha chiarito che il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell’ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell’ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati.

MANUTENZIONE DEL VERDE: in base all’ordinanza n. 38 e a seguito di richieste di chiarimenti da parte di Confagricoltura è stato evidenziato che “l’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private” ciò in considerazione della funzione anche igienica di tale attività. Tale attività è quindi consentita non solo sulle aree pubbliche ma anche nei condomini e nelle abitazioni private. Ricordiamo però che l’ordinanza ha valore solo sul territorio regionale mentre nel resto del territorio nazionale tale attività risulta sospesa.

USO DELLA MASCHERINA:è obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti.

CHIUSURA DOMENICALE: l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica. l’apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è vietata nelle giornate di domenica 12 aprile e nella giornata del 13 aprile 2020.