Pac 2022: Domande entro il 15 maggio

Gli uffici del CAA delle Venezie operanti presso le sedi della Confagricoltura del Veneto stanno raccogliendo i piani colturali per la predisposizione delle domande Pac 2022.

Anche per quest’anno le regole non cambiano. Nel 2023 entrerà in vigore la riforma della Pac con un bagaglio notevole di novità.

Domanda Pac 2022 – Il termine per la presentazione della “domanda unica” del 2022 è il 16 maggio (il 15 cade di domenica). Quest’anno non sono previste proroghe del termine stabilito dai regolamenti UE, perciò è necessario che gli agricoltori definiscano al più presto i piani colturali. Le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 potranno essere presentate entro il 31 maggio. Le domande tardive (art. 13 del citato regolamento UE) si potranno presentare entro l’11 giugno 2021. Per queste domande verrà applicata una diminuzione del valore del pagamento dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Riserva nazionale – Come sempre le aziende che hanno determinati requisiti possono chiedere i titoli PAC alla riserva nazionale. In via prioritaria possono accedere alla riserva i “giovani agricoltori” (fattispecie A) e i “nuovi agricoltori” (fattispecie B) a cui lo Stato membro deve garantire apposite risorse finanziarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole in zone di montagna (fattispecie C rischio abbandono) e svantaggiate (fattispecie D). Infine ci sono gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l’assegnazione di titoli.

Trasferimento dei titoli – Come sempre l’agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli.  Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l’organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione e di recesso anticipato di un contratto d’affitto. Il piccolo agricoltore deve recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli.

Il greening – Per l’ultimo anno è attivo il pagamento “greening” che prevede i soliti tre obblighi: la diversificazione, la presenza di are di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati.

Ricordiamo che l’obbligo della diversificazione prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%. E’ utile rammentare che il periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno viene preso a riferimento per l’individuazione della coltura principale.

Le aziende che investono più del 75% della superficie a seminativo a erba o altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a colture sommerse (riso) e a leguminose (es. medica e soia) sono esentate dall’obbligo della diversificazione. Ciò anche nel caso la rimanente superficie a seminativo sia superiore a 30 ettari.

All’obbligo delle aree di interesse ecologico (EFA), sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%. Sussiste l’esenzione dall’obbligo delle aziende che coltivano più del 75% della loro superficie a erba, altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a leguminose (compresa la soia), a colture sommerse o a una combinazione di tali impieghi.

Con riferimento a tali superfici ricordiamo che è stato vietato l’impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA.

Ricordiamo anche che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra 1° marzo e 30 giugno. Il Reg. 2393/2017 (modificando il paragrafo 1 dell’art. 4 del Reg. 1307/2013) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente.

Il terzo obbligo del greening consiste nella conservazione dei prati permanenti e dei pascoli. Nelle zone ecologicamente sensibili non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle altre zone si possono convertire solo a seguito di autorizzazione di Agea, che si considera rilasciata dopo la richiesta passati 30 giorni di silenzio-assenso.

Giovani agricoltori – È sempre vigente per i giovani agricoltori pari al 50% dell’aiuto base per un massimo di 90 ettari. Il premio può essere richiesto entro cinque anni dall’insediamento ed è richiedibile per i successivi cinque anni.

Gli aiuti accoppiati Ricordiamo di seguito i settori d’intervento e gli importi dei premi stimati per il 2021. Il plafond destinato agli aiuti accoppiati è del 12,92% del plafond degli aiuti diretti.

Vacche da latte – Il sostegno accoppiato del latte bovino si può chiedere se si rispettano tre parametri di qualità: tenore in cellule somatiche; tenore in carica batterica; contenuto di proteine. I capi allevati in zone montane o appartenenti ai circuiti DOP e IGP e regimi di qualità certificata devono rispondere solo a uno dei tre parametri di qualità.

Bufale da latte.

Vacche nutrici – Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai registri genealogici o registro anagrafico; Vacche nutrici a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza; Vacche nutrici non iscritte i libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamento non inscritti nella BDN come allevamenti da latte.

Bovini da carne – Il premio alla macellazione è destinato ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi; bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi: allevati per almeno 12 mesi; allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura oppure certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012.

Ovini – Agnelle da rimonta (€/capo 25); capi ovini e caprini macellati.

Per le coltivazioni l’aiuto accoppiato è concesso ai seguenti settori: Frumento duro coltivato nel centro-sud Italia; Soia nel Nord Italia, Proteaginose al centro Italia; Leguminose da granella ed erbai di sole leguminose al Sud, Riso, Barbabietola da zucchero; Pomodoro da industria, Olivo e superfici olivicole: Liguria, Puglia, Calabria; Puglia e Calabria con pendenza superiore al 7,5%; aderenti a sistemi di qualità.