Pac 2023 – I pagamenti accoppiati: Stabilite condizioni e regole operative da parte di Agea
Con la circolare n. 31370 del 28 aprile Agea ha definito le regole per l’erogazione degli aiuti accoppiati della Pac 2023-2027, recependo di fatto le disposizioni già contenute nei decreti del Masaf del 23 dicembre 2022 e del 30 marzo 2023.
Ricordiamo che a tale intervento della Pac è destinato un importo consistente, di oltre 524 milioni di euro, corrispondente al 15% dell’ammontare complessivo degli aiuti diretti, di cui il 2% destinato alle colture proteiche (soia, leguminose da granella, erbai annuali di sole leguminose o miscugli in cui le leguminose siano predominanti).
Le produzioni sostenute sono, nella sostanza, le stesse della programmazione precedente: Latte, Carni bovine, Carni ovine e caprine, Frumento duro, Semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola), Riso, Barbabietola da zucchero, Pomodoro destinato alla trasformazione, Olio d’oliva, Colture proteiche comprese le leguminose, con la sola aggiunta degli agrumi e qualche modifica relativa alle vacche nutrici e all’olio d’oliva.
Tra le principali novità annotiamo che, dal 2024, in linea generale, è obbligatorio l’utilizzo di sementi/materiali vegetativi certificati, tranne che per il premio accoppiato proteiche/leguminose. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle bio non fossero presenti sul mercato. Per il pagamento accoppiato di Colza e Girasole è previsto il contratto di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.
In linea generale per ottenere l’aiuto accoppiato per i seminativi è necessario portare a maturazione il prodotto. Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi. Ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che l’agricoltore renda disponibile all’Organismo pagatore competente, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. Si rammenta che la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
Per bovini dal latte, da carne e macellati eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell’anno di domanda. Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l’adesione a ClassyFarm è necessario provvedere alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell’anno di domanda.
Anche se non ci sono molte novità rispetto ai pagamenti accoppiati erogati fino allo scorso anno è consigliabile leggere attentamente le condizioni per l’accesso al pagamento di ciascuna produzione riportate nella circolare Agea.