PAC 2024: Disciplinati i controlli della Condizionalità
La Circolare Agea dello scorso 4 settembre, oltre a disciplinare i controlli della condizionalità per la campagna 2024, riporta le novità introdotte dal DM 28 giugno 2024 n. 289235 che ha dato attuazione ad alcune semplificazioni della Pac introdotte con il Reg. (UE) 2024/1468.
Condizionalità rafforzata riferimento per tutti gli interventi – Dal 1° gennaio 2024 ai beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti si eseguono i controlli sulle sole regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116.
Esenzione dai controlli sulla condizionalità delle aziende con superficie fino a 10 ettari – Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli relativi alla condizionalità. Essi devono comunque rispettare la condizionalità in quanto eventuali infrazioni riscontrate possono produrre effetti per l’applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l’erogazione dell’aiuto.
BCAA7 – Rotazione e diversificazione – Per quanto riguarda la BCAA 7, come noto, è possibile adempiere agli impegni previsti dalla norma anche mediante la diversificazione. Le aziende che nel 2024 devono osservare solo la BCAA 7 (perché non hanno richiesto nessun intervento, ecoschema o impegno agro-climatico ambientale che ha la BCAA 7 come elemento pertinente) potevano avvalersi della diversificazione già dal 2024, in quanto nel 2023 vi era la deroga all’applicazione della BCAA 7. Le aziende che non hanno attuato la diversificazione nel 2024 devono chiudere la rotazione con riferimento a ciascuna parcella.
Le aziende che nel 2023-2024 hanno richiesto un ecoschema o impegno agro-climatico ambientale che ha la BCAA 7 come pertinente (ECO4 e SRA02) dovranno adempiere agli impegni specifici previsti dall’intervento nelle particelle interessate all’intervento. Sulle restanti parcelle a seminativo andrà completata la rotazione o nell’arco dell’anno, con una coltura secondaria adeguatamente gestita presente sul terreno per almeno 90 giorni, oppure nell’anno successivo cambiando genere botanico, prima di potersi avvalere della diversificazione.
BCAA 8 – dal 2024 è stato eliminato l’obbligo del 4% dei seminativi a riposo e/o elementi non produttivi. Si continua ad attendere il parere formale della Commissione circa la possibilità di vedere remunerato tale impegno, con il livello 1 dell’Ecoschema 5.