PAC 2025 e allevamenti: Cambiano le condizioni per ottenere gli aiuti dell’Ecoschema 1
Il Decreto Ministeriale n. 110851 dell’11 marzo 2025 apporta delle modifiche alle condizioni di adesione all’Eco schema 1, relativo alla riduzione dell’uso di antimicrobici (livello 1) e all’adesione al Sistema di qualità nazionale benessere animale con pascolamento.
Ciò deriva dall’adeguamento al Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024.
Livello1: riduzione dell’antimicrobico resistenza
L’adesione al Livello 1 comporta l’impegno a ridurre l’uso di antimicrobici veterinari,
quantificati dal sistema ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini e suini, anche misti, che nel periodo di osservazione soddisfano una delle seguenti condizioni:
- presentano valori di DDD uguali o inferiori alla soglia o baseline prevista per specie e orientamento produttivo;
- presentano valori DDD superiori alla soglia o baseline, ma con una riduzione almeno del 10% rispetto all’anno 2022.
La novità riguarda il periodo di osservazione, che non corrisponderà più all’anno solare, ma andrà dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. A partire dal 2026, tale periodo decorrerà dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di domanda, con una soglia di tolleranza di 30 giorni in caso di avvio o cessazione dell’attività agricola al di fuori di tale intervallo.
I premi unitari rimangono quelli previsti dal piano strategico nazionale: Bovini da latte 66,0 €/UBA; Bovini da carne 54,0 €/UBA; Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA; Bufalini 66,0 €/UBA; Vitelli a carne bianca 24 €/Uba; Ovicaprini 60,0 €/UBA.
Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento.
L’allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell’elenco del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065.
Il Decreto ministeriale dell’11 marzo fissa a 20 UBA, riferite alla consistenza dell’anno precedente, il limite per considerare gli allevamenti bovini di piccole dimensioni. Tali allevamenti potranno accedere al premio senza aderire al SQNBA, purché rispettino specifici impegni legati al pascolamento: almeno 60 giorni complessivi all’anno, con densità massima pari a 2 UBA per ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA per ettaro nelle restanti zone. Tale deroga per i piccoli allevamenti si applica soltanto se le Regioni decidono di avvalersene. La Regione Veneto ha ammesso la deroga con Decreto dirigenziale del 27 gennaio 2025.
Al livello 2 sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo latte e carne e quelli a duplice attitudine; gli allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Il premio unitario previsto è di 240 €/UBA per i Bovini da latte, da carne e a duplice attitudine; 300 €/UBA per i suini.
Gli importi unitari effettivi erogati, per entrambi i livelli, sono determinati da Agea sulla base del numero delle UBA accertati dagli Organismi pagatori.