PAC 2025 e BCAA7: Si può concludere la ROTAZIONE avviata nel 2024 oppure praticare la DIVERSIFICAZIONE

Gli uffici della Commissione europea hanno risposto affermativamente sulla possibilità di consentire l’adozione della diversificazione colturale già dal 2025 anche ai beneficiari che hanno intrapreso la rotazione biennale nel 2024 e che avrebbero dovuto concluderla nel 2025. Il chiarimento era stato richiesto del Ministero dell’Agricoltura lo scorso 26 novembre.

Ad ulteriore chiarimento il Masaf precisa che anche gli agricoltori che nel 2024 hanno deciso di adempiere agli obblighi di rotazione in un solo anno (mediante una coltura di secondo raccolto) sono liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture nel 2025, indipendentemente dalla scelta effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.

Diversificazione – Si ricorda che la “diversificazione” consiste nel prevedere più colture nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, e più precisamente:

– a. se la superficie aziendale a seminavo è superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari, sono previste almeno 2 colture diverse. La coltura principale non deve superare il 75 % della superfice a seminativi;

– b. se la superficie aziendale a seminavo è superiore a 30 ettari, la diversificazione prevede almeno 3 colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95 % di tali seminavi.

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti;

2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

3) terreni lascia a riposo;

4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione – Consiste in un cambio di coltura all’anno a livello di parcella. Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lascia a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non amme e la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. Ai fini del rispetto o della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali. Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni. L’obbligo della rotazione viene controllato nel biennio 2024-2025 (per la Pac del 2024).

Il chiarimento, molto atteso, consente a molte aziende agricole di programmare il piano colturale del 2025 con maggiore libertà.

Aziende esenti – Ricordiamo che sono però esenti dagli obblighi della BCAA7 (rotazione o diversificazione) le aziende:

a) i cui semina vi sono utilizza per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;

c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

d) i cui semina vi sono costituiti da colture sommerse;

e) relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Ai fini della diversificazione, dalla superficie a seminativo devono essere sottratte le superfici destinate a colture sommerse, a biologico e produzione integrata. E’ quindi necessario verificare se le superfici a seminativo restanti rientrano nei diversi casi di esenzione previsti dalla norma (BCAA 7).