Parco Agrisolare: Il decreto che fissa le nuove condizioni per il fotovoltaico sui fabbricati strumentali
Il nuovo Decreto Ministeriale, del 19 aprile 2023, fissa le condizioni per l’attuazione della misura “Parco Agrisolare” che, una volta approvato dalla Commissione europea, consentirà l’accesso, a seguito dell’emanazione dello specifico avviso, delle risorse residue della specifica misura del PNRR, pari a circa 1 miliardo di euro ripartite nelle tabelle allegate al decreto.
Il decreto, recependo parte delle istanze del mondo produttivo, introduce importanti novità finalizzate a rendere la misura più attrattiva:
- contributo a fondo perduto per le imprese di produzione primaria pari all’80% (Tabella 1 A) nel rispetto del limite di autoconsumo. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;
- introduzione del nuovo concetto di autoconsumo condiviso per investimenti realizzati da più imprese agricole (tutte ricadenti nella medesima tabella), costituite in forma aggregata, la cui produzione di energia è finalizzata a soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i beneficiari (non è consentita la vendita delle eccedenze);
- introdotta per le imprese agricole la possibilità di chiedere il finanziamento per interventi senza dover rispettare il vincolo di autoconsumo (nuova Tabella 4A). Si tratta di interventi finanziati in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per i quali sono messi a disposizione risorse per complessivi 75 milioni di euro;
- superamento delle limitazioni sulla contabilizzazione dei consumi di energia termica. Ai fini della verifica dell’autoconsumo, la capacità produttiva annua è determinata sulla base del consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare;
- ampliamento dei beneficiari:
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- sono ammessi anche i soggetti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER);
- viene chiarito che il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, può presentare domanda, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta;
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- incremento della potenza massima installabile per impianto. Il limite massimo di potenza sale ad 1 MW e viene mantenuto il limite minimo di 6 KW;
- la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica viene raddoppiata (fino a 100.000 per i sistemi di accumulo e fino a 30.000 per i sistemi di ricarica per la mobilità).
Viene confermata nel nuovo decreto la possibilità di realizzare l’impianto fotovoltaico sulle coperture dei fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli agrituristici. Unitamente ad essi si possono realizzare i seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.
Da ultimo, viene confermato il GSE come soggetto attuatore dell’intera misura e per l’accesso al meccanismo incentivante.
Nella tabella allegata sono riportate le principali caratteristiche delle 4 tabelle di investimento (1A, 2A, 3A, 4A).