Parco Agrisolare: il riferimento all’autoconsumo comprenderà anche l’energia termica
Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione sulla misura Parco Agrisolare del PNRR, organizzata dal Mipaaf per informare le organizzazioni agricole su alcune novità legate al parere espresso dalla Commissione UE ad inizio luglio e sulla tempistica con cui si potrà procedere alla presentazione delle domande di aiuto (450 milioni di euro le risorse previste sul 2022).
Partendo dal primo punto, la Commissione UE nel formulare il suo parere positivo (in allegato il documento disponibile solo in lingua francese) ha disposto che ai fini della verifica del vincolo di autoconsumo – che rimane per i soggetti della produzione primaria – il beneficiario dell’aiuto possa fare riferimento al fabbisogno di energia termica oltre che di energia elettrica. La Commissione ha poi esteso il vincolo di autoconsumo agli investimenti della tabella 2A (per imprese della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli). In relazione a tali modifiche, il ministero ha predisposto un decreto di aggiornamento del DM 25 marzo 2022 che è stato già firmato e registrato e di cui si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero ha poi informato che sta formalizzando l’assegnazione della gestione operativa della misura al GSE che comunque sta già lavorando alla piattaforma informatica ed alle regole operative per la presentazione delle domande.
La tempistica individuata dal Ministero prevede entro la metà di agosto, la pubblicazione del decreto direttoriale (avviso) con cui saranno approvate le regole operative GSE che definiscono più in dettaglio requisiti ed investimenti ammissibili, la data di apertura della piattaforma informatica. Rispetto a quest’ultimo aspetto il Mipaaf intende mettere on line la piattaforma ad inizio settembre, e da quanto comunicato, sarà possibile presentare le domande di accesso all’intervento per almeno 30 giorni.
Da ultimo il ministero ha evidenziato che per i bandi successivi a quello del 2022 potrebbero esserci novità in relazione alla situazione contingente che potrebbe portare a maggiori aperture da parte della Commissione che oggi non ha accolto la richiesta di deroga dall’autoconsumo di cui all’articolo 8 del DL Aiuti.
Ricordiamo che sono beneficiari gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.); le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO da emanarsi; le cooperative agricole.
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e la posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete.
Il limite massimo della spesa è di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Per l’eventuale rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto è stabilito un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp .
Il contributo per le aree ordinarie del Centro-Nord Italia è pari al 40% della spessa ammessa (50% per le regioni del Sud). Inoltre potranno beneficiare della maggiorazione del 20% i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto.