Pinot Grigio: sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie
La Regione Veneto con decreto n. 83 dello scorso 10 giugno, su proposta dei consorzi di tutela, e in accordo con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha deliberato sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio, per tre campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021.
Perciò ha stabilito che le superfici vitate della varietà Pinot grigio idonee e rivendicabili a Pinot grigio ‘delle Venezie’ sono quelle realizzate entro il 31/07/2021 e registrate nello schedario vitivinicolo entro la data di approvazione del presente provvedimento (10 giugno 2022).
Ha inoltre stabilito che non rientrano nelle limitazioni relative alla rivendicazione le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
- il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
- le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio;
- di stabilire che non è ammessa la designazione a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio dell’eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d’origine, fatte salve le deroghe;
- di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe di cui al punto 3. e, precedentemente designate con altre denominazioni di origine; 6. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF. all’Agenzia veneta per i pagamenti, al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’.