Polizze assicurative agevolate: PAI o “manifestazione d’interesse” prima della sottoscrizione

In vista dell’apertura della campagna assicurativa 2021 si ricorda che la polizza agevolata deve essere sottoscritta dopo il rilascio del PAI (piano assicurativo individuale) da parte del CAA. In caso di temporanea impossibilità a presentare il Pai è possibile inoltrare la cosiddetta “manifestazione d’interesse”. I passaggi successivi per l’ottenimento del contributo consistono nella presentazione delle domande di sostegno e di pagamento. Queste procedure, in vigore dal 2015, sono previste dal PSRN (piano di sviluppo rurale nazionale), Misura 17.1 (gestione del rischio). È importante operare correttamente, in quanto in presenza di scostamenti o di non conformità si incorre in riduzioni degli interventi, ritardi nelle erogazioni e anche nella perdita totale del contributo.

Con riferimento alla prossima campagna assicurativa, ricordiamo che lo scorso 29 dicembre il Mipaaf ha approvato il “Piano di Gestione dei Rischi 2021” (vedi allegato). Gran parte delle regole e delle condizioni in materia di sostegno pubblico all’assicurazione in agricoltura sono rimaste invariate. Il nuovo piano rafforza l’importanza delle polizze innovative, dei fondi di mutualizzazione, fino ad arrivare agli strumenti settoriali per la stabilizzazione dei redditi.

Tra le novità del piano per il 2021 c’è l’allargamento della lista di fitopatie e di infestazioni assicurabili. Tra queste ci sono la maculatura bruna, la carpocapsa del melo e del pero, la mosca

dell’olivo, la mosca del ciliegio, la tignola orientale del pesco e la ricamatrice del melo. Il piano inoltre integra le colture e le tipologie assicurabili con l’aggiunta dell’uva da vino DOP e IGP sotto impianto antibrina.

Le scadenze entro cui devono essere sottoscritte le polizze/certificati assicurativi sono le seguenti:

  1. 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile;
  2. 31 maggio per quelle permanenti;
  3. 30 giugno per quelle a ciclo primaverile e l’olivicoltura;
  4. 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
  5. 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti;
  6. Per le colture di cui ai punti c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Scarica piano di gestione dei rischi 2021