Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Opportunità per le aziende che operano in zone non svantaggiate
Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2023 ha introdotto in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. La norma consente alle imprese agricole, che abbiano alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, purché rispettino il CCNL ed il CCPL stipulato delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di avvalersi di dette prestazioni che possono essere unicamente svolte da:
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- disoccupati, percettori di NASPI o DIS-COLL;
- giovani con meno di venticinque anni, che siano iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque momento dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno.
Con la sola eccezione dei pensionati, per le altre categorie è necessaria l’assenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro “occasionale”.
Prima dell’inizio della prestazione, il lavoratore deve consegnare all’azienda un’autocertificazione relativa alla propria condizione soggettiva, onde verificare l’appartenenza ad una delle categorie sopra indicate e l’assenza di rapporti di lavoro nel settore agricolo nel precedente triennio. La prestazione occasionale può essere utilizzata per un massimo di quarantacinque giornate lavorative per ciascun lavoratore. Ciò non impedisce la stipulazione del contratto per una durata superiore, comunque non eccedente i dodici mesi, a condizione che le presunte giornate di effettivo lavoro non superino i quarantacinque giorni.
Da un punto di vista fiscale, il compenso erogato per le prestazioni occasionali è esente da qualsiasi imposizione. Il compenso è assoggetto alla contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate, perciò con una riduzione del 68%. -Ciò rappresenta un vantaggio rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta per il lavoro dipendente solo per le aziende operanti nelle zone non agevolate.