Procedura transitoria pagamento contributo ambientale oli esausti
Il CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti) prevede, dal 1 luglio 2017, l’applicazione del contributo ambientale per la raccolta e trattamento di oli e grassi esausti e le procedure di riscossione del contributo.
La norma prevede che il contributo ambientale sugli oli e sui grassi vegetali ed animali sia dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale e che debba essere versato al CONOE (o ad altri sistemi collettivi di raccolta riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente) con cadenza trimestrale, dandone evidenza nelle fatture di vendita mediante la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione.
I soggetti tenuti a pagare il contributo sono riassunti qui sotto:
Entità del contributo ambientale CONOE
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Esclusioni
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In considerazione delle segnalazioni pervenute al Consorzio da parte delle Associazioni di categoria in merito al non completo aggiornamento dei sistemi informatici e gestionali aziendali degli operatori interessati, le procedure transitorie sono integrate secondo quanto di seguito indicato.
In particolare la nuova procedura transitoria stabilisce che:
- anche se la decorrenza di legge del contributo ambientale è a partire dal 1 luglio 2017, CONOE ha accordato la possibilità di applicare ed esporre il contributo in fattura dal 1 ottobre 2017
nel caso gli operatori scegliessero la semplificazione accordata con la procedura forfettaria e qualora adottino il contributo a partire dal 1 ottobre 2017, dovranno applicare la percentuale forfettaria del 35% in luogo di quella del 30% prevista nelle procedure forfettarie attualmente vigenti. In questo caso la riscossione del contributo non avviene più trimestralmente ma gli operatori procedono mensilmente a versare al CONOE la quota parte del contributo dovuto, a titolo di anticipazione sul totale trimestrale. A tal fine le prime scadenze per il versamento a CONOE sono il 10 novembre 2017 e il 10 dicembre 2017
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