Prodotti fitosanitari: pubblicato il verbale per gli accertamenti delle violazioni del PAN
La Giunta Regionale ha deliberato la DGR 1133/2017 sugli accertamenti delle violazioni delle prescrizioni del PAN e la relativa erogazione di sanzioni amministrative.
Viene specificato che i soggetti competenti all’accertamento delle violazioni sono il Servizio regionale di vigilanza (ex Polizia Provinciale), le ULSS competenti per il territorio, AVEPA e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
L’erogazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2012 e viene delegata ai Comuni.
Vengono qui riproposte nella tabella qui sotto riportata alcune sanzioni amministrative che possono riguardare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, sia agricoltori che contoterzisti.
Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto o utilizzo” | Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari e coadiuvanti senza aver conseguito il certificato di abilitazione è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 €. |
Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari | L’utilizzatore ha l’obbligo di sottoporre a controlli periodici le proprie attrezzature e qualora non effettui i controlli è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione da 500 a 2.000 €. |
Mancato rispetto misure a tutela ambiente acquatico, dalle fonti di approvvigionamento acqua potabile e delle aree specifiche | Salvo che il fatto non costituisca reato, l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 €. |
Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti | L’acquirente e l’utilizzatore che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro trattamenti sono puniti con una sanzione da 500 a 1.500 €, salvo che il fatto non costituisca reato. La reiterazione della violazione comporta la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca dell’autorizzazione. |
Irrorazione aerea | Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni o in difformità alle prescrizioni stabilite dall’autorità competente è punito con una sanzione da 20.000 a 100.000 €. |
Reiterazione | Nel caso di reiterazione delle violazioni previste, dove non meglio specificato, viene disposta in aggiunta una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione. |
Si ricorda che la CGO10 sui Trattamenti Fitosanitari è una delle regole di Condizionalità che riscontra maggiori infrazioni da parte di Avepa, è quindi importante che l’imprenditore agricolo adempia correttamente a tutte le disposizioni normative sulla gestione dei prodotti fitosanitari.
E’ utile consultare i siti internet della Regione e del Portale PiaVe per gli aggiornamenti normativi, mentre il sito di Veneto Agricoltura mette a disposizione la “Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari” che viene utilizzata anche durante i corsi obbligatori di rilascio e rinnovo dei patentini fitosanitari.
Una piccola guida alla gestione dei prodotti fitosanitari è stata redatta anche da Confagricoltura Veneto, ed è disponibile nel proprio sito www.confagricolturaveneto.it alla pagina Pubblicazioni.
Si consiglia agli imprenditori agricoli di informarsi sulla normativa vigente nel proprio Comune all’interno del Regolamento Comunale.
Infine, è consigliabile contattare gli uffici di Confagricoltura per ulteriori specifiche o per eventuali dubbi sull’argomento.
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