Proroga validità certificati/attestati/ permessi scaduti
Ai sensi del Dpcm del 9 marzo 2020, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A questo va aggiunto che i D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Itala” e s.m.i., all’articolo 103, comma 2, ha stabilito che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Pertanto, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’aggiornamento dovrà essere completato al termine dell’emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.
Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea.
Per i lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 “Semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”, cioè per i “lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”, gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che devono contenere indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, comprese le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Ai lavoratori proveniente da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzate nei documenti relativi alla informazione e formazione.