Prosecco Rosè: via libera dall’Unione Europea

Via libera europeo al disciplinare di produzione del Prosecco Rosé Doc.

È stata infatti accolta e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della Dop Prosecco con l’introduzione della nuova tipologia che era stata inviata dall’Italia a Bruxelles nel maggio scorso.

Il nome deciso dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc per il nuovo vino è “Prosecco spumante rosé millesimato”.

L’auspicio è che l’accoglimento della nostra richiesta possa essere traino per l’intero sistema vitivinicolo nazionale che a causa della pandemia ha registrato una contrazione del valore delle vendite all’estero dopo il record fatto segnare lo scorso anno con oltre 6 mld di euro e che sta soffrendo in modo evidente anche per gli evidenti problemi che il canale della ristorazione sta affrontando.

Di seguito si riporta il dettaglio della richiesta italiana accolta dall’Unione Europea:

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — nella categoria VS e VSQ

È inserita la tipologia spumante rosé al fine di introdurre nella denominazione una produzione di spumante ottenuto da vitigni Glera B. e Pinot nero vinificato in rosso.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Base ampelografica

La tipologia spumante rosé prevede la seguente composizione di varietà di viti: Glera B. minimo 85 %, massimo 90 %; Pinot nero vinificato in rosso minimo 10 %, massimo 15 %. Detta composizione permette di ottenere la colorazione «rosé».

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Resa di uva ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

La resa massima di uva della varietà Pinot nero è stata stabilita a 13. 500 kg/ha per consentire una maggiore concentrazione di sostanza colorante ed una maggiore stabilità della stessa.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è stato indicato a 9 % vol.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Elaborazione

La tipologia deve essere prodotta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave con un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni. Tale modalità di produzione consente al lievito di rilasciare dei composti come le mannoproteine le quali svolgono un’azione protettiva della sostanza colorante nei confronti dell’ossidazione e dell’anidrite solforosa, inoltre conferisce una maggiore complessità olfattiva e gustativa.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Pratiche enologiche

E’ consentita nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero, in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera B. impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Caratteristiche al consumo

In conseguenza della introduzione della tipologia spumante rosé, sono indicate le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Etichettatura termine millesimato

Nell’etichettatura di tale tipologia è obbligatorio indicare il termine millesimato, seguito dall’anno di produzione delle uve in conformità all’articolo 49, comma 1 del regolamento delegato (UE) 2019/33della Commissione.

  1. Prosecco DOP — Spumante rosé — Immissione al consumo
    È prevista l’immissione al consumo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia al fine di consentire un maggior affinamento del prodotto.