PSA: Il Ministero della Salute chiede alle Regioni controlli sulle biosicurezze degli allevamenti

Con nota DGSAF 6618 del 6 marzo 2025 (Allegato) il Ministero della Salute da indicazioni agli assessorati regionali alla salute in merito ai controlli ufficiali di biosicurezza in zone di restrizione per PSA e relative raccomandazioni per tutto il territorio nazionale.

Il Ministero, tenuto conto dell’approssimarsi della stagione ad alto rischio di introduzione del virus negli stabilimenti suinicoli, chiede alle Regioni con zone di restrizione di verificare con i Servizi veterinari territorialmente competenti il raggiungimento negli allevamenti dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al Regolamento di esecuzione 2023/594. A seguito del controllo le Regioni dovranno trasmettere al Dicastero, entro il 18 Marzo p.v., una tabella che riporti:

  • il numero di stabilimenti con capi da controllare per zona di restrizione,
  • il numero di stabilimenti controllati con data ultimo controllo,
  • il numero di stabilimenti vuotati per mancata risoluzione di non conformità,
  • il numero di stabilimenti con capi che risultano avere non conformità non risolte nei tempi richiesti.

Il Ministero esorta le Regioni ad attivare i servizi veterinari per effettuare i controlli se non sufficientemente svolti e di applicare il blocco dello stabilimento ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento senza indennizzo, come previsto dall’Ordinanza PSA numero 5/2024, nei casi di gravi non conformità.

Vista la possibilità di trasmissione della malattia per il fattore umano anche al di fuori delle zone di restrizione, il Ministero esorta gli allevatori su tutto il territorio nazionale a porre la dovuta attenzione alla biosicurezza ed in particolare:

  • Il rispetto della separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento.
  • La rigorosa applicazione delle procedure di accesso alla zona pulita del personale attraverso la zona filtro (presenza in zona filtro di calzari ed indumenti dedicati alla zona pulita o monouso).
  • L’obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli che entrano in allevamento e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo (evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi nella zona pulita dell’allevamento).
  • Divieto di ingresso nell’allevamento di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all’attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

Porre la massima attenzione alle misure di biosicurezza, soprattutto in ambito gestionale una volta adeguato quello strutturale, appare fondamentale per ridurre al minimo il rischio di focolai negli allevamenti che come ben noto comporta un aggravio della già difficile commercializzazione dei suini nelle zone in restrizione e dei prodotti suinicoli verso i Paesi esteri.

Si ricorda poi che la mancata osservanza delle vigenti misure di prevenzione comporta, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi diretti (ex L.218/88), mentre ogni elemento di ostacolo alle attività di rintraccio valutato come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva é perseguibile ai sensi dell’art. 500 del Codice penale.

 

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