PSA: Nuova ordinanza commissariale

I focolai di Peste suina africana si stanno moltiplicando in modo impressionante giorno dopo giorno. Nell’ultimo mese sono stati registrati 21 nuovi focolai (dato aggiornato al 28 agosto). Le zone colpite includono le province di Novara, Milano, Pavia, Piacenza, Vercelli e Lodi. Questa diffusione dei focolai coincide con la recente nomina di Giovanni Filippini, ex direttore generale alla Salute animale presso il Ministero della Salute, a commissario straordinario per l’emergenza Psa.

La situazione ha raggiunto livelli emergenziali elevati tanto che l’unità di crisi si è riunita nei giorni scorsi e il 29 agosto è stata emanata una nuova ordinanza (n. 3/2024) con provvedimenti ancora più restrittivi per gli allevamenti suini in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, inasprisce i divieti di movimentazione degli animali e di accesso agli allevamenti situati nelle zone di restrizione I, II, III del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna. E’ previsto che qualora venga accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza – non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni – il servizio veterinario territorialmente competente disponga lo svuotamento degli stabilimenti.
Movimentazioni – L’articolo 1 dell’ordinanza dal titolo “Divieti” prevede che nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna “è vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l’allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello che dovranno avvenire alle condizioni di cui alla nota del 21 agosto 2024“.
Allevamenti – Negli allevamenti di suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia -Romagna “è vietato di accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello”. L’ordinanza dispone il divieto di “ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali”. Il divieto è esteso anche a “cani e qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito”.
Sospensione dei controlli – L’ordinanza sospende “i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale”.
Sospensione manutenzioni – Negli allevamenti è inoltre vietata “qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente”; e precisa “Altri interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati”. “Sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente a condizione che siano condotti nel rispetto delle condizioni di biosicurezza”.
Accesso di personale – “Qualsiasi persona che accede all’allevamento deve indossare tute e calzari monouso all’ingresso dell’allevamento stesso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 h precedenti l’ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali” precisa. “Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 h successive all’uscita dall’allevamento”.
Divieto di mercati, fiere –  Nei comuni ricompresi nelle zone di restrizione I, II e III delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia – Romagna “sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo”.
Verifiche Servizi Veterinari – L’ordinanza prevede che “i servizi veterinari territorialmente competenti effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull’analisi del rischio (ClassyFarm)”.
Biosicurezza rafforzata – “Negli allevamenti presenti all’interno delle zone di restrizione delle Regioni Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna” – l’ordinanza precisa che – “dovrà essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore della presente ordinanza anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare in questi allevamenti si dovrà verificare se l’applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento”. “Nell’esecuzione di tali controlli dovrà essere prestata la massima attenzione ad evitare eventuale diffusione del virus utilizzando, quando possibile, personale dedicato in riferimento al livello di rischio della zona di restrizione.”
Svuotamento degli stabilimenti – In tali allevamenti qualora “sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni il servizio veterinario territorialmente competente dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non deve prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione del servizio veterinario territorialmente competente”. E inoltre “Nel caso in cui lo svuotamento viene effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all’indennizzo ai sensi della legge 218/88 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili”.
Abbattimento preventivo – Qualora negli allevamenti in ZR “sia stato individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato – qualora la situazione epidemiologica lo richieda – il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l’abbattimento preventivo degli animali presenti come previsto dall’articolo 7, comma 4 del reg. (UE) 2020/687.”

Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina n.3/2024 29 agosto 2023