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Regime di esonero in agricoltura

Il regime di esonero, disciplinato dall’articolo 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, viene utilizzato da quei produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato (o presumono di realizzare in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.

Il regime di esonero decade se  si supera il volume d’affari  di € 7.000,00 (in questo caso si rientra in contabilità dell’anno successivo) oppure quando si supera 1/3 delle vendite da cessioni non agricole, tornando all’obbligo della tenuta contabile già nel corso dello stesso anno.