Redditi 2025: Scadenze, versamenti e aliquote

Questo il periodo di compilare la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società, riguardante l’anno 2024, denominata modello Redditi 2025, ed eventualmente anche la dichiarazione Irap. L’invio telematico dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2025. Invece, il versamento delle eventuali imposte che ne scaturiscono (Irpef e addizionali regionale e comunale, cedolare secca, Irap ecc.), deve essere eseguito entro il 30 giugno o il 30 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%). E’ anche possibile pagare a rate mensili, completando il versamento entro il 16 dicembre.

Ricordiamo che i redditi dominicali devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola. Tra le novità di quest’anno c’è la tassazione dei redditi dei terreni: i coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali non beneficiano più dell’esenzione totale dall’Irpef, ma di un’esenzione “a scaglioni”: i redditi dominicali e agrari sono esenti fino a € 10.000, tassati per il 50% oltre € 10.000 e fino a € 15.000, e tassati interamente oltre € 15.000.

Un’altra novità riguarda le locazioni brevi: la cedolare secca del 21% si applica solo al primo appartamento, dal secondo in poi si applica la cedolare nella misura del 26%.

Nella dichiarazione di quest’anno sono presenti anche le novità introdotte con la riforma dell’Irpef: rientrano ora nel reddito agrario anche le produzioni di vegetali svolte in assenza di suolo all’interno di immobili iscritti al catasto fabbricati nelle categorie C1, C2, C3, C6, C7, D1, D7, D8, D9 e D10 (coltivazioni indoor). Si ricorda inoltre la nuova tassazione della costituzione del diritto di superficie: dal 2024 è soggetto a tassazione, nella categoria del “redditi diversi”.

Nei quadri della dichiarazione dove va indicato il codice ATECO dell’attività svolta, si deve fare riferimento alla nuova classificazione adottata dal 1° aprile scorso.

Con già gli anni scorsi, l’IRAP non risulta più dovuta per le ditte individuali, mentre ne sono ancora soggette le società, comprese le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse.

C’è inoltre l’obbligo di compilazione del quadro RU per evidenziare i crediti d’imposta spettanti per investimenti in beni strumentali e i relativi utilizzi in compensazione.

I nostri uffici sono a disposizione di tutti gli Associati per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni redditi e Irap.