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Registro telematico dei cereali e delle farine di cereali: aziende agricole soggette quando superano le 30 tonnellate annue

Con il Decreto Milleproroghe è stata modificata la norma (art.1, comma 139, della Legge 178/2020) che istituiva il registro telematico per la registrazione delle movimentazioni di cereali e sfarinati di cereali, sia di provenienza nazionale che estera. Il registro è istituito presso il SIAN.

La nuova formulazione precisa che sono tenute alla registrazione le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali qualora la quantità del singolo prodotto superi la soglia di 30 tonnellate annue (erano 5). Pertanto per il settore agricolo la disposizione potrà interessare, le aziende agricole di coltivazione e gli allevamenti. La registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni. I Mipaaf dovrebbe adottare un apposito decreto attuativo entro il prossimo 30 aprile.

Il decreto Milleproroghe ha fissato anche le sanzioni per eventuali inadempienze. Dal 1° gennaio 2024 i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiranno il registro sul quale annotare le movimentazioni di cereali e sfarinati, saranno soggetti ad una sanzione

amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 4.000 euro. Anche la non corretta e tempestiva tenuta del registro comporta una sanzione, in questo caso, compresa tra 500 e 2.000 euro. I controlli verranno operati dall’Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).