Regolarizzazione fabbricati non accatastati: in arrivo avvisi bonari per i fabbricati non censiti

L’Agenzia delle Entrate avvisa che sta per inviare avvisi bonari ai proprietari di circa 800.000 fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. Come noto, infatti, il D.L. n. 201/2011 prevedeva l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati, entro il termine del 30 novembre 2012. Per regolarizzare la propria posizione, nel caso in cui non si fosse proceduto all’accatastamento entro la predetta data, i proprietari interessati, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare del ravvedimento operoso con un notevole risparmio sulla sanzione, pari ad € 172,00 (1/6 del minimo), anziché di € da 1.032 a €. 8.264. In assenza della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni previste e provvederà all’accatastamento, con oneri a carico del proprietario. Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

  1. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  2. serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
  3. vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  4. fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  5. fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Devono, invece, essere dichiarate al catasto fabbricati le costruzioni censite al catasto terreni come:

  1. fabbricato promiscuo; fabbricato rurale;
  2. fabbricato rurale diviso in subalterni;
  3. porzione da accertare di fabbricato rurale;
  4. porzione di fabbricato rurale;
  5. porzione rurale di fabbricato promiscuo

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