RENTRI: Obbligate all’iscrizione le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi. Dal 15 dicembre si devono iscrivere le aziende con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre prossimo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) diventa operativo, introducendo nuovi obblighi digitali per la gestione dei rifiuti.

Il Rentri è un registro digitale istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per tracciare la gestione dei rifiuti, garantendo maggiore trasparenza e controllo lungo tutta la filiera. Attraverso una piattaforma telematica collegata con le Camere di Commercio, il sistema permette di centralizzare i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari relativi alla movimentazione dei rifiuti. L’obiettivo è rendere più efficiente e trasparente la gestione dei rifiuti, riducendo il rischio di errori e frodi.

Imprese obbliate ad iscriversi al Rentri

Sono tenute ad iscriversi al Rentri le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese

con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi (vedi tabella in fondo all’articolo).

L’iscrizione al Rentri dovrà avvenire con le seguenti tempistiche:
– dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
– dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
– dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Non sono tenute ad iscriversi al Rentri le imprese che operano nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi.

Cambierà la documentazione per la gestione dei rifiuti  

Le aziende obbligate all’iscrizione dovranno adeguarsi a una nuova modalità di gestione documentale. Dal 13 febbraio 2025, verrà infatti introdotto un registro unico di carico e scarico dei rifiuti, che andrà a sostituire i registri tradizionali. Inoltre, sarà disponibile un nuovo modello di formulario, che inizialmente sarà utilizzabile anche in formato cartaceo ma diventerà esclusivamente digitale per le aziende iscritte a partire dall’anno successivo.

Accesso al sistema

L’accesso al sistema è previsto solo tramite autenticazione forte (Spid, Cns, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi, o Cie, ovvero la Carta Identità Elettronica), e il primo accesso deve essere effettuato dal legale rappresentante dell’azienda. Questo livello di sicurezza è pensato per proteggere i dati sensibili, ma purtroppo rappresenta un onere aggiuntivo per le aziende.

Possibile la delega per l’iscrizione e la trasmissione dei dati

Possono iscriversi al Rentri per operare come delegati dei produttori:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
  • gestore del servizio di raccolta,
  • gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I  delegati  possono  adempiere,  per  conto  dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. 

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:

  • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
  • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • oli vegetali esausti (CER 200125);
  • fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
  • pneumatici usati (CER 160103);
  • contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti speciali pericolosipiù frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: 

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
  • batterie esauste (CER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).