RENTRI: Obbligo di Iscrizione per le aziende tra 10 e 50 dipendenti dal 15 giugno al 15 agosto

Il prossimo 15 giugno partiranno le iscrizioni al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi) per le imprese tra 10 e 50 dipendenti. L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 15 agosto.

Ai fini del calcolo dei dipendenti si considerano quelli presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno;
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Ricordiamo che gli imprenditori agricoli sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi (vedi tabella in fondo all’articolo)

Fermo restando l’obbligo di iscrizione ed il pagamento del contributo annuale, per le aziende agricole cambia poco sul piano operativo.

Restano infatti valide tutte le semplificazioni previste dal D.Lgs. 152/2006::

  • possibilità di tenere i formulari o i documenti di conferimento (registri di carico e scarico), ovviamente aggiornati con la nuova modulistica RENTRi, in luogo dei registri di carico e scarico e del MUD;
  • delegabilità: le imprese possono delegare associazioni di categoria e loro società di servizi o circuiti organizzati di raccolta (gestiti direttamente da Consorzi o sulla base di Accordi di programma territoriali) sia per l’iscrizione al Registro e sia per la trasmissione dei dati.

Riguardo alla trasmissione dati: quella digitale è già operativa e obbligatoria per il registro di carico e scarico, mentre per i FIR diventerà obbligatoria solo a partire da febbraio 2026.

Le aziende agricole che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come, ad esempio, nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta), non devono trasmettere i dati al RENTRI.

Un aspetto da attenzionare è il rapporto tra azienda agricola e contoterzisti e/o manutentori.

Nel caso delle aziende agromeccaniche, l’affidare i propri rifiuti a un contoterzista non esonera dall’obbligo di iscrizione al RENTRi: la titolarità e la responsabilità del rifiuto restano in capo all’impresa agricola.

Nel caso dell’impresa di manutenzione se svolge l’attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo -es. cambio olio trattore- sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore), il produttore del rifiuto che ne deriva è il manutentore stesso perché è a seguito della sua attività che si genera il rifiuto. Tale soggetto, pertanto, sarà obbligato al RENTRi.

Si ricorda che per le imprese agricole rimangono vive, se rientranti tra i soggetti obbligati al nuovo sistema, le possibilità di delegare le associazioni imprenditoriali o i circuiti organizzati di raccolta per la gestione degli adempimenti e per l’iscrizione al nuovo Registro, nonché le diverse esenzioni e modalità alternative di tenuta di registri e formulari presenti nel Dlgs 152/2006.

 

Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. 

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:

  • materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
  • imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • oli vegetali esausti (CER 200125);
  • fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
  • pneumatici usati (CER 160103);
  • contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
  • scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti speciali pericolosipiù frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: 

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
  • batterie esauste (CER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).