Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni
L’art.12 bis del Decreto Liquidità prevede che il rimborso del 30%, fino ad un importo massimo di 60.000 euro, delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, sia all’estero che in Italia, erogato tramite credito di imposta, sia concesso nel 2020 anche con riferimento alle iniziative internazionali disdette a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia di Covid-19.
Va tenuto conto che con l’applicazione del de minimis, alle aziende agricole potrà essere riconosciuto un rimborso di importo massimo decisamente inferiore ai 60.000 euro indicati nell’articolo in commento.