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Tassazione del diritto di superficie

La tassazione dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione del diritto di superficie è un tema molto attuale, e che nel corso degli ultimi anni è stato affrontato più volte, sia dall’Amministrazione Finanziaria che dalla Giurisprudenza, con posizioni anche contrastanti. In base al Codice Civile (articolo 952), il proprietario di un terreno può costituire il diritto di fare e mantenere una costruzione a favore di un altro soggetto, che ne diventa proprietario, e quindi rimane distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo. É una fattispecie diffusa soprattutto nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Di seguito riportiamo un riassunto dell’interpretazione fiscale più recente.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 20/4/2018, smentisce la sua stessa circolare n. 36 del 2013, e ritorna ad applicare quanto affermato nella risoluzione n. 112 del 2009: per quanto riguarda il trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sui redditi, al corrispettivo conseguito da una persona fisica o società semplice dalla cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie, in caso di terreno agricolo o di fabbricato, non si applica nessuna tassazione purché siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile. Invece, qualora si tratti di area fabbricabile, è tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita del diritto. Questo vale sia che si tratti di costituzione che di cessione a titolo oneroso del diritto di superficie. Si tratta di “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR (DPR n. 917/1986), in quanto l’articolo 9, comma 5, dello stesso TUIR stabilisce che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche per gli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, quale è il diritto di superficie.

La Corte di Cassazione, anche recentemente con sentenza dell’8/8/2022, ha confermato questo orientamento.